Cannabis terapeutica in Toscana: tutte le novità
Oggi diamo una buona notizia a tutti i cittadini della toscana: la Regione è la prima a dare la possibilità di ottenere la prescrizione di Cannabis di farmaci a base di cannabinoidi ai fini terapeutici.
La Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (e successive integrazioni) infatti definisce le modalità di erogazione e di prescrizione dei preparati a base di Cannabis Terapeutica.
Abbiamo riassunto in questo articolo alcune informazioni utili riguardo alla prescrizione della cannabis terapeutica.
In toscana i medici possono prescrivere l’utilizzo di cannabis ai propri pazienti
Secondo quanto riportato dal testo “tutti i medici, nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale (articolo 5 decreto legge n. 23 del 17 febbraio 1998, convertito con legge 94/98) possono prescrivere le preparazioni magistrali a base di Cannabis”.
Tuttavia, in merito alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), il medico può prescrivere tali medicinali solo in presenza di un Piano Terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero. Quindi, in Toscana per ottenere Cannabis Terapeutica gratuitamente, ovvero a carico del SSR, è necessario un Piano Terapeutico redatto da uno specialista.
Nel testo viene precisato che la prescrizione e l’inizio del trattamento con farmaci a base di Cannabis Terapeutica devono essere eseguite in strutture ospedaliere, o ad esse assimilabili, del SSR della Toscana, inclusi reparti di degenza, day-hospital o strutture ambulatoriali.
Strutture adibite alla prescrizione di cannabis terapeutica
La Delibera ASL del 29 maggio 2014 stabilisce che, all’interno delle aziende sanitarie regionali o delle strutture private accreditate, i dipartimenti adibiti alla prescrizione sono:
Oncologia;
Neurologia;
Hospice;
Centri multidisciplinari per la terapia del dolore.
Quando può essere prescritta la cannabis terapeutica?
Come nelle altre Regioni, anche in Toscana la Cannabis non può essere prescritta come primo trattamento o come terapia di scelta per la cura di una determinata patologia, ma solo come terapia aggiuntiva o sostitutiva.
Sempre nella Delibera ASL del 29 maggio 2014 viene infatti precisato che l’erogazione da parte del SSR dei farmaci a base di Cannabis o cannabinoidi è limitata ai pazienti residenti o domiciliati in Toscana e che il ricorso a tali terapie è consentito quando altri farmaci disponibili si siano rivelati inefficaci o inadeguati ai bisogni terapeutici del paziente.
Quali sono le patologie per cui è possibile ricevere il rimborso?
La regione Toscana ha precisato quali sono le patologie per cui la prescrizione di cannabis o derivati è a carico del SSR e quindi rimborsabile.
Nell’allegato A alla Delibera 1162 del 29 maggio 2014, vengono descritti le principali indicazioni terapeutiche di Cannabis e derivati, riportate in letteratura scientifica. Tra le varie indicazioni, la regione ha ritenuto opportuno limitare la rimborsabilità alle seguenti patologie, indicando anche quali sono le principali varietà di Cannabis Terapeutica utilizzate per tali patologie al di fuori dell’Italia:
Spasticità secondaria a Sclerosi Multipla ed altre gravi malattie neurologiche, in assenza di risposta agli altri trattamenti disponibili (Sativex autorizzato in Europa solo per sclerosi multipla, Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica autorizzate per Sclerosi multipla e/o danno neurologico);
Dolore oncologico refrattario a dosi terapeutiche di morfina. Utilizzabili in associazione ad altri farmaci analgesici, anche con la finalità di ridurre il dosaggio degli oppiacei (per questa indicazione sono autorizzati al di fuori dell’Italia Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica);
Dolore cronico di origine neurologica resistente sia ai farmaci del dolore neuropatico che agli oppiacei (per questa indicazione sono autorizzati fuori d’Italia Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica);
Sindrome di Gilles de la Tourette, (malattia rara) con la finalità di attenuarne la sintomatologia (per questa indicazione al di fuori dell’Italia sono autorizzati Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica).
Quale varietà di cannabis viene prescritta dal Servizio Sanitario Regionale?
Secondo una nota del Ministero della Salute in Toscana “le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall’articolo 5 del D.L. 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94”. Gli unici prodotti che possono essere impiegati per queste cure sono quelli esportati dall’Office for Medicinal Cannabis del Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport olandese.
Tali prodotti sono: Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica.
A queste varietà, che quindi possono essere prescritte a carico del SSR, si aggiunge la varietà FM2 prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.
Importante in Toscana è il ruolo delle farmacie ospedaliere. Infatti, la Delibera N. 988 del 10 novembre 2014 prevede che “le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie della Toscana devono attivare, nel rispetto della vigente normativa nazionale, tutte le procedure relative all’acquisto o all’importazione delle sostanze medicinali e all’allestimento dei preparati magistrali sia in ambito ospedaliero che in dimissione assistita del paziente, anche nei casi di prescrizione del medico di medicina generale, secondo il piano terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero”.
Inoltre, per una significativa riduzione dei costi derivanti dall’approvvigionamento da un mercato estero, quale quello olandese, la legge Regione Toscana 19 febbraio 2015, n. 20 prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati, ai sensi della normativa statale, alla produzione o alla preparazione dei farmaci a base di cannabinoidi.
Patologie per le quali non è previsto il rimborso da parte del Servizio Sanitario Regionale
In Toscana, come in tutte le altre regioni d’Italia, la Cannabis Terapeutica può essere prescritta anche a pagamento, con il costo esclusivamente a carico del paziente. Come già specificato, qualsiasi medico afferente al SSR toscano può prescrivere Cannabis Terapeutica a pagamento, per tutte le patologie per le quali vi siano evidenze scientifiche tali da giustificarne l’uso.
Rientrano in questa casistica patologie quali glaucoma, anoressia da HIV, nausea e vomito da chemioterapici e altre indicazioni che, ad esempio, in alcune regioni italiane sono rimborsate dal SSR.
Modalità di prescrizione di cannabis terapeutica
Chi può prescriverla:
Medici delle strutture accreditate per prescrizioni gratuite;
tutti i medici per prescrizioni a pagamento.
Ricetta cannabis terapeutica:
Ricetta non ripetibile, che non deve riportare il nome del paziente ma solo un riferimento alfanumerico, al fine di tutelare la privacy. Il medico deve inoltre informare il paziente circa il trattamento e ottenerne il consenso informato.
Nella ricetta deve essere riportato:
Prescrizione e titolo della sostanza; Forma farmaceutica; Numero delle dosi; Posologia; Particolari esigenze che giustifichino l’inizio della terapia a base di Cannabis Terapeutica.
Validità della ricetta cannabis terapeutica:
Ha validità di 30 giorni.
Modalità di erogazione:
Per le prescrizioni dei Centri Ospedalieri, la struttura esegue la prescrizione, la invia alla farmacia ospedaliera, questa allestisce la preparazione e la invia alla struttura richiedente, dove il farmaco viene somministrato al paziente. Nel caso in cui vi sia bisogno di proseguire il trattamento farmacologico anche dopo la degenza in ospedale, il medico o la struttura possono attuare una dimissione assistita del paziente e provvedere direttamente alla consegna dei farmaci ritenuti necessari al proseguimento della terapia farmacologica, oppure provvedono al rilascio di un piano terapeutico, con validità non superiore a tre mesi. Per le prescrizioni di tutti gli altri medici (a pagamento), la Cannabis può essere erogata da tutte le farmacie territoriali attrezzate.